Art. 1
In vigore dal 31 mag 2007
Il presente regolamento si applica ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l’Agenzia) come corrispettivo dei servizi da essa resi, compresa la fornitura di merci.
In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i relativi importi e le modalità di pagamento.
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