Art. 4

In vigore dal 31 mag 2007
Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da: a) una parte fissa, il cui importo varia in funzione dell’operazione di cui trattasi, in modo da rispecchiare le spese sostenute dall’Agenzia nell’esecuzione di tale operazione. I diversi valori della parte fissa sono riportati nelle parti I e III dell’allegato; oppure b) una parte variabile, proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore da moltiplicare per la tariffa oraria. La tariffa oraria deve rispecchiare tutte le spese derivanti dalle operazioni di certificazione. Le operazioni di certificazione che vengono fatturate su base oraria, nonché la tariffa oraria applicabile, sono indicate nella parte II dell’allegato.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/593 — Testo vigente | Portale Normativo