Art. 2

In vigore dal 31 mag 2007
Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia; b) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia; c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002; d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall’Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione; e) «spese di viaggio»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le indennità di trasferta riconosciute al personale nell’ambito delle operazioni di certificazione; f) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall’Agenzia;
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