Art. 2
In vigore dal 31 mag 2007
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia;
b)
«onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia;
c)
«operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002;
d)
«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall’Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione;
e)
«spese di viaggio»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le indennità di trasferta riconosciute al personale nell’ambito delle operazioni di certificazione;
f)
«costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall’Agenzia;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:593:oj#art-2