Art. 3

In vigore dal 31 mag 2007
1.   I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per le correlate funzioni di sorveglianza continua. 2.   L’Agenzia distingue quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione. A tal fine: a) i diritti riscossi dall’Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta; b) l’Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese. 3.   I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto. Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1592/2002, supera il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità al regolamento finanziario dell’Agenzia.
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