Art. 6
In vigore dal 31 mag 2007
Salvo quanto disposto all’, nel caso in cui un’operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:
d = f + v
dove:
d
=
diritto dovuto
f
=
diritto corrispondente all’operazione effettuata, come indicato nell’allegato
v
=
spese di viaggio supplementari, al costo effettivo.
Le spese di viaggio supplementari fatturate al richiedente comprendono il tempo passato dagli esperti nei mezzi di trasporto al di fuori dei territori degli Stati membri. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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