Art. 10
In vigore dal 31 mag 2007
1. L’Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi che essa rende ai richiedenti, compresa la fornitura di merci, ad eccezione di quelli indicati all’.
Sono tuttavia forniti a titolo gratuito:
a)
i documenti e le informazioni trasmessi, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
b)
i documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia.
2. Inoltre, l’Agenzia riscuote onorari all’atto della presentazione di un ricorso contro una delle sue decisioni ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
Storico versioni
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