Art. 12
In vigore dal 31 mag 2007
Gli onorari sono dovuti dal richiedente o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso.
Gli onorari devono essere pagati in euro.
Il richiedente provvede affinché all’Agenzia sia versato l’intero importo dovuto. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del richiedente.
Salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente o la persona fisica o giuridica che propone il ricorso, gli onorari sono dovuti prima che il servizio venga prestato ovvero prima che venga avviato il procedimento di ricorso.
Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati alla data in cui viene presentata la richiesta o viene presentato il ricorso, in un’unica soluzione.
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