Art. 14

In vigore dal 31 mag 2007
1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2007. La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni: a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell’allegato si applicano a tutti i certificati rilasciati dopo il 1o giugno 2007; b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell’allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1o giugno 2007; c) per i richiedenti cui sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui al punto vi) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1o giugno 2007, i diritti indicati nella tabella 7 della parte I dell’allegato si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine del periodo di tre anni di cui al punto vi) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005; d) per i richiedenti ai quali sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui ai punti viii), x), xiii) o xi) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1o giugno 2007, i diritti per la sorveglianza indicati rispettivamente nelle tabelle 8, 9 e 10 della parte I e al punto 2 della parte III dell’allegato al presente regolamento si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine dei periodi di due anni indicati ai punti viii), x) e xiii) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005. 2.   In deroga all’, il regolamento (CE) n. 488/2005 continua ad essere applicabile in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1. 3.   Il presente regolamento è oggetto di riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:593:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo