Art. 9
In vigore dal 31 mag 2007
I diritti sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia.
Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia.
L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.
Storico versioni
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