Art. 8
In vigore dal 31 mag 2007
1. I diritti sono dovuti dal richiedente. I diritti devono essere pagati in euro. Il richiedente provvede affinché all’Agenzia venga versato l’intero ammontare dei diritti dovuti. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento dei diritti sono a carico del richiedente.
2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.
3. Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati contestualmente alla presentazione della domanda, in un’unica soluzione.
4. Al momento della presentazione della domanda al richiedente sono comunicate la tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le relative modalità di pagamento.
5. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
6. Se, dopo un primo esame, l’Agenzia decide di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato.
7. Qualora l’agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione perché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o perché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato nel momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un’operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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