Art. 11
In vigore dal 31 mag 2007
L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso il costo della sua messa a disposizione del richiedente. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’Allegato.
Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato nella parte IV dell’allegato. Se il procedimento si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a restituirgli la somma in questione.
L’ammontare degli onorari viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento.
Storico versioni
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