Art. 52
Revoca di una proroga
In vigore dal 12 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 1768/92 è così modificato:
1)
all' è aggiunta la seguente definizione:
«e)
domanda di proroga, una domanda di proroga del certificato ai sensi dell', paragrafo 3 del presente regolamento e dell' del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico (*1);
(*1)
GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1
»
"
2)
all' sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. La domanda di proroga di un certificato può essere effettuata al momento del deposito della domanda di certificato ovvero quando la domanda di certificato è pendente e sono soddisfatti i requisiti di cui, rispettivamente, all', paragrafo 1, lettera d) o all', paragrafo 1 bis.
4. La domanda di proroga di un certificato già concessa in applicazione viene depositata, al più tardi, due anni prima della scadenza del certificato.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2006, la domanda di proroga di un certificato già concesso viene depositata, al più tardi, sei mesi prima della scadenza del certificato.»;
3)
l' è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
«d)
se la domanda di certificato comprende una domanda di proroga:
i)
una copia della dichiarazione di conformità ad un piano d'indagine pediatrica approvato e completato, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1901/2006;
ii)
all'occorrenza, oltre alla copia delle autorizzazioni all'immissione in commercio del prodotto di cui alla lettera b), la prova dell'esistenza di dette autorizzazioni per tutti gli altri Stati membri conformemente all', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1901/2006.»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«1bis quando una domanda di certificato è pendente, la domanda di proroga ai sensi dell', paragrafo 3 include gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d) nonché un riferimento alla domanda di certificato già presentata.
1ter La domanda di proroga di un certificato già concesso contiene gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d) e una copia del certificato già concesso.»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono stabilire una tassa da versare per presentare domanda di certificato e per presentare domanda di proroga di un certificato.»;
4)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«La domanda di proroga di un certificato è depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
«f)
se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga.»;
c)
È aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Si applica il paragrafo 2 alla notifica della domanda di proroga di un certificato già concesso o qualora la domanda di certificato sia pendente. La notifica contiene inoltre una menzione della domanda di proroga del certificato.»;
5)
all' viene aggiunto il seguente paragrafo:
«6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alla domanda di proroga.»;
6)
all' viene aggiunto il seguente paragrafo:
«3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica della concessione di una proroga o del rifiuto di una proroga.»;
7)
all' viene aggiunto il seguente paragrafo:
«3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono prorogati di sei mesi qualora si applichi l' del regolamento (CE) n. 1901/2006. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato una sola volta.»;
8)
è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 15 bis
Revoca di una proroga
1. La proroga può essere revocata se è stata concessa in contrasto con le disposizioni dell' del regolamento (CE) n. 1901/2006.
2. Chiunque può depositare una domanda di revoca della proroga presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente.»;
9)
l' è così modificato:
a)
il testo dell' diventa quello del paragrafo 1 di tale articolo;
b)
viene aggiunto il seguente paragrafo:
«2. In caso di revoca della proroga a norma dell'articolo 15 bis, l'autorità di cui all', paragrafo 1, ne dà notifica a mezzo pubblicazione.»;
10)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ricorsi
Le decisioni dell'autorità di cui all', paragrafo 1, o degli organi di cui all', paragrafo 2 e dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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