Art. 13

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Il richiedente, per i motivi di cui all', paragrafo 1, può chiedere all'Agenzia una deroga per un prodotto specifico. 2.   Dopo il ricevimento della domanda il comitato pediatrico nomina un relatore e dispone di sessanta giorni per adottare un parere favorevole o sfavorevole alla concessione della deroga specifica. Durante il periodo di sessanta giorni può essere convocata una riunione su richiesta del richiedente o del comitato pediatrico. All'occorrenza il comitato pediatrico può invitare il richiedente a integrare le informazioni ed i documenti allegati alla domanda. Qualora il comitato pediatrico eserciti tale facoltà, il termine di sessanta giorni è sospeso fino alla presentazione delle informazioni complementari richieste. 3.   A decorrere dall'adozione del parere del comitato pediatrico si applica la procedura di cui all'.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1901 — Testo vigente | Portale Normativo