Art. 12

In vigore dal 12 dic 2006
Per i motivi di cui all', paragrafo 1, il comitato pediatrico può adottare d'ufficio un parere favorevole alla concessione di una deroga per una classe di medicinali o per un prodotto specifico di cui al suddetto articolo. A decorrere dall'adozione del parere del comitato pediatrico si applica la procedura di cui all'. Nel caso di una deroga relativa ad una classe si applicano solo i paragrafi 6 e 7 dell'.
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