Art. 47
In vigore dal 12 dic 2006
1. Qualora venga presentata una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, l'importo ridotto delle tasse dovute per l'esame della domanda e la conservazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio è fissato a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (9)
3. Le seguenti valutazioni da parte del comitato pediatrico sono gratuite:
a)
valutazione di una domanda di deroga;
b)
valutazione di una domanda di differimento;
c)
valutazione di un piano d'indagine pediatrica;
d)
valutazione della conformità al piano d'indagine pediatrica approvato.
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