Art. 47

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Qualora venga presentata una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, l'importo ridotto delle tasse dovute per l'esame della domanda e la conservazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio è fissato a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 726/2004. 2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (9) 3.   Le seguenti valutazioni da parte del comitato pediatrico sono gratuite: a) valutazione di una domanda di deroga; b) valutazione di una domanda di differimento; c) valutazione di un piano d'indagine pediatrica; d) valutazione della conformità al piano d'indagine pediatrica approvato.
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