Art. 55

In vigore dal 12 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato: 1) all', il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   L'Agenzia è composta: a) dal comitato per i medicinali per uso umano, incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali per uso umano; b) dal comitato per i medicinali veterinari, incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali veterinari; c) dal comitato per i medicinali orfani; d) dal comitato per i medicinali a base di piante; e) dal comitato pediatrico; f) da un segretariato, incaricato di fornire assistenza tecnica, scientifica e amministrativa ai comitati e di coordinare adeguatamente i loro lavori; g) da un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 64; h) da un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui agli articoli 65, 66 e 67.»; 2) all' nel paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera: «t) prendere decisioni conformemente all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (*4). (*4)   GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1 » " 3. è inserito il seguente articolo 73 bis: «Articolo 73 bis Le decisioni prese dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 1901/2006 possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni stabilite dall'articolo 230 del trattato.».
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