Art. 6
In vigore dal 10 nov 2006
1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito dall’, primo comma, del regolamento (CE) n. 1043/2003.
2. Il tasso della restituzione e il tasso di conversione agricolo sono quelli validi alla data di assoggettamento a controllo dei cereali.
Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, detti tassi sono quelli vigenti il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.
Storico versioni
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