Art. 5
In vigore dal 10 nov 2006
Il coefficiente di cui all', paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1o luglio.
Esso si applica dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
Il coefficiente in oggetto è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni precedenti quello di determinazione del coefficiente stesso.
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