Art. 1
In vigore dal 10 nov 2006
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall' del regolamento (CE) n. 1784/2003 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprende un periodo d'invecchiamento di almeno tre anni.
2. Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (8) non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, fatto salvo l’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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