Art. 16

In vigore dal 10 nov 2006
1.   Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all', paragrafo 1, avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno. 2.   A norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considera che le bevande alcoliche di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento abbiano espletato le formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all'esportazione pagata.
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