Art. 17
In vigore dal 10 nov 2006
In caso di applicazione dell', va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.
In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli del regolamento (CE) n. 800/1999.
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