Art. 15
In vigore dal 10 nov 2006
1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all' devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.
2. Se le prove non hanno potuto essere presentate entro i termini, nonostante la necessaria diligenza da parte dell'esportatore, può essere concessa una proroga non eccedente, globalmente, i sei mesi.
Tuttavia, qualora la prova di avvenuta esportazione venga fornita posteriormente ai termini fissati, in modo che tale esportazione non possa più venire contabilizzata con quelle realizzate nello stesso anno civile, detta esportazione verrà contabilizzata con quelle realizzate nell'anno civile successivo.
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