Art. 12
In vigore dal 10 nov 2006
1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'.
2. Il pagamento è eseguito soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.
3. A pena di decadenza, e salvo in caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità che procedono al controllo hanno vidimato la dichiarazione di distillazione.
4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell', paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato.
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