Art. 8
In vigore dal 10 nov 2006
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto.
In tal caso, il coefficiente di conversione del malto in orzo è di 1,30.
Tuttavia, quando il malto posto sotto controllo è malto verde con un tasso di umidità compreso tra il 43 % e il 47 %, il coefficiente di conversione del malto verde in malto al 7 % di umidità è di 0,57.
Storico versioni
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