Art. 13
In vigore dal 10 nov 2006
1. Ai fini dell'applicazione dell', deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sono stati esportati.
2. Le prove ammesse sono quelle previste dal regolamento (CE) n. 800/1999.
3. Ai fini del presente regolamento, per «esportazione» s'intende:
a)
l'esportazione ai sensi degli articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92; e
e
b)
le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999.
4. I prodotti posti in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999 si considerano esportati. Quando i prodotti sono stati depositati in tali depositi, si applicano, per analogia, le disposizioni degli articoli da 40 a 43 del suddetto regolamento.
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