Art. 11
In vigore dal 10 nov 2006
1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente.
2. Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.
Storico versioni
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