Art. 11

In vigore dal 10 nov 2006
1.   I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente. 2.   Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.
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