Art. 7
In vigore dal 10 nov 2006
1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni.
2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all', paragrafo 1, viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto.
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