Art. 9

In vigore dal 10 nov 2006
1.   L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità. 2.   Prima dell'inizio di ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore trasmette alle autorità competenti una dichiarazione recante tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione all'esportazione, in particolare: a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura combinata, eventualmente ripartita per partite omogenee; b) il peso netto dei prodotti e il tasso di umidità, separatamente per ciascuna partita di cui alla lettera a); c) la conferma che i prodotti sono conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato; d) il luogo di magazzinaggio e di distillazione dei prodotti. Durante il periodo fiscale di distillazione, tale dichiarazione può venire attualizzata in funzione dell'andamento del processo di distillazione, onde tener conto dei quantitativi effettivamente distillati in eccesso o in difetto. 3.   Dopo ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore presenta alle autorità competenti una dichiarazione (di seguito «dichiarazione di distillazione»), con la quale conferma di aver distillato, durante il periodo di distillazione considerato, i cereali indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, ai fini della fabbricazione di una delle bevande alcoliche in oggetto, e precisa la quantità di prodotti distillati ottenuta. Tale dichiarazione è vidimata dalle autorità preposte al controllo. 4.   La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati sottoposti a controllo e distillati. 5.   Il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto dei cereali, se il loro tasso di umidità è pari o inferiore al 15 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 15 % e inferiore o pari al 16 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16 % e inferiore o pari al 17 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 17 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità che eccede il 15 %. Per il malto, ad esclusione del malto verde di cui all', si prende in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7 %. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7 % ma inferiore o pari all'8 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità eccedente il 7 %. Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui al presente regolamento è quello che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (10).
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