Art. 2
In vigore dal 10 nov 2006
Possono beneficiare delle restituzioni previste dall' i cereali conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche dei codici NC 2208 30 32 , 2208 30 38 , 2208 30 52 , 2208 30 58 , 2208 30 72 , 2208 30 78 , 2208 30 82 e 2208 30 88 , elaborate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (9).
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