Art. 4
In vigore dal 10 nov 2006
1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto medio esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.
Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.
Ai fini del calcolo del coefficiente, si tiene conto altresì della variazione delle scorte di una delle bevande alcoliche in oggetto.
Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati.
2. Gli organismi competenti rilevano periodicamente il volume delle esportazioni effettuate e il volume delle scorte.
Storico versioni
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