Art. 3
In vigore dal 10 nov 2006
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a)
«periodo di distillazione determinato», un periodo corrispondente ad un periodo di distillazione concordato tra il beneficiario e le autorità doganali o altre autorità competenti a fini di controllo delle accise (periodo fiscale);
b)
«quantitativi totali esportati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione;
c)
«quantitativi totali commercializzati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio a fini di vendita per il consumo umano;
d)
«assoggettamento a controllo», il fatto di sottoporre i cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all' ad un regime di controllo doganale o ad un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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