Art. 14
In vigore dal 10 nov 2006
1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.
2. La dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione reca:
a)
la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura combinata;
b)
i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole;
c)
la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzati;
d)
l'indicazione dello Stato membro produttore.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e se risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.
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