Art. 18
In vigore dal 10 nov 2006
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.
2. Prima del 16 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:
a)
quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, distillati durante il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;
b)
quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;
c)
quantitativi di bevande alcoliche di cui all', distinti secondo le categorie di cui all', quantitativi esportati e quantitativi commercializzati nello stesso periodo;
d)
quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all', spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;
e)
quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.
3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessari per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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