Art. 19

In vigore dal 10 nov 2006
Ai fini dell'applicazione dell': a) il «grain whisky» si considera ottenuto da malto e da cereali; b) il «malt whisky» si considera ottenuto esclusivamente da malto; c) l'«Irish Whiskey» categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30 %; d) l'«Irish Whiskey» categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30 % di malto; e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all', paragrafo 3, viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1670:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1670 — Testo vigente | Portale Normativo