Art. 27

Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato

In vigore dal 24 ott 2006
Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato 1.   Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dell’assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, in occasione dell’adozione dei programmi d’azione di cui all’ o delle misure specifiche di cui all’, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili all'assistenza nell’ambito degli altri strumenti di assistenza esterna comunitaria e del Fondo europeo per lo sviluppo possono beneficiare delle misure adottate ai sensi del presente regolamento, qualora il progetto o il programma attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. 2.   Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia di cui all’. 3.   Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all’ e quelle in materia di partecipazione all'aggiudicazione degli appalti di cui all’ saranno adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati. 4.   Nel caso di programmi finanziati nel quadro di disposizioni di diversi strumenti di assistenza comunitaria esterna, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti può essere aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi ammissibili nell'ambito dei vari strumenti.
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