Art. 21

Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione

In vigore dal 24 ott 2006
Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione 1.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nel quadro del presente regolamento sarà aperta a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica avente sede in uno Stato membro della Comunità, in un paese beneficiario a titolo del presente regolamento, in un paese beneficiario a titolo di uno strumento di assistenza di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA) (15), o in uno Stato membro del SEE. 2.   In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi e di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi, nonché il ricorso a forniture e materiali di provenienza diversa. 3.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nell'ambito del presente regolamento sarà aperta anche alle persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, o alle persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi ogniqualvolta vi sia reciprocità di accesso ai loro aiuti esterni. Sarà concesso l'accesso reciproco ogniqualvolta un paese ammetta l'idoneità a parità di condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione. L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità sarà garantito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione sarà adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e avrà una validità minima di un anno. La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si baserà sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avverrà a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonderà sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari saranno consultati in relazione al procedimento di cui al presente paragrafo. 4.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di aggiudicazione di contratti di sovvenzione nell’ambito del presente regolamento sarà aperta agli organismi internazionali. 5.   Gli esperti proposti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non sono tenuti al rispetto dei suddetti criteri di nazionalità. 6.   Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento dovranno essere di origine comunitaria o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito nella relativa legislazione comunitaria sulle norme di origine a fini doganali. 7.   In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche che sono cittadini di paesi diversi da quelli cui fanno riferimento i paragrafi 1, 2 e 3, e di persone giuridiche che vi sono stabilite, oppure l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella di cui al paragrafo 6. Eventuali deroghe possono essere giustificate sulla base dell’indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza o se le norme sull'ammissibilità rendessero impossibile o eccessivamente difficoltoso realizzare un progetto, un programma o un'azione. 8.   Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione attuata attraverso un organismo internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente allo statuto di detto organismo, fermo restando comunque che a tutti i donatori sia riservato lo stesso trattamento. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti. Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione cofinanziata con uno Stato membro o con un paese terzo sottoposti al principio di reciprocità secondo la definizione del paragrafo 3, oppure con un organismo regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili in virtù dell'ordinamento di tale Stato membro, paese terzo od organismo regionale. Le stesse norme si applicheranno alle forniture, ai materiali e agli esperti. 9.   Qualora l'assistenza comunitaria concessa a titolo del presente regolamento sia amministrata da un'autorità di gestione congiunta ai sensi dell', le norme sugli appalti saranno quelle fissate nelle misure di esecuzione di cui all'. 10.   Gli offerenti cui siano stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispetteranno le norme giuslavoristiche di base secondo la definizione che ne danno le relative convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. 11.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 non pregiudicheranno la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.
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