Art. 19

Impegni di bilancio

In vigore dal 24 ott 2006
Impegni di bilancio 1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2. 2.   Gli impegni di bilancio attinenti a misure la cui esecuzione si estenda su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in rate annue su più esercizi. 3.   I finanziamenti comunitari possono assumere, tra l’altro, una delle seguenti forme giuridiche: accordi di finanziamento, accordi di sovvenzionamento, contratti di appalto, contratti di lavoro.
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