Art. 17
Cofinanziamenti
In vigore dal 24 ott 2006
Cofinanziamenti
1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento, fra l'altro, da parte di:
a)
Stati membri, loro autorità regionali e locali e relativi enti pubblici e parastatali;
b)
paesi SEE, Svizzera e altri paesi donatori, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
c)
organizzazioni internazionali, tra cui quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
d)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali;
e)
paesi e regioni partner beneficiari dei fondi.
2. Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori, in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.
3. Nel caso del cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all’ del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1638:oj#art-17