Art. 16
Misure di sostegno
In vigore dal 24 ott 2006
Misure di sostegno
1. Il finanziamento comunitario può inoltre coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all’attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di pubblicazione e formazione, incluse misure di formazione per i partner che consentano loro di partecipare alle varie fasi del programma, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica o amministrativa a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione, necessarie per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.
2. Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può comunque rientrare anche nell’ambito dei programmi indicativi pluriennali. Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente all’.
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