Art. 14

Ammissibilità

In vigore dal 24 ott 2006
Ammissibilità 1.   Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all’attuazione dei programmi d’azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento: a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni; b) gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni; c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità; d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento; e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell’esecuzione delle misure di sostegno di cui all’; f) le agenzie dell’Unione europea; g) i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità di cui all’, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento: i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi; ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati; iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner; iv) attori non statali quali definiti alla lettera h); v) persone fisiche; h) i seguenti attori non statali: i) organizzazioni non governative; ii) organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche; iii) associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali; iv) cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali; v) organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentrate; vi) associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche; vii) università; viii) chiese e associazioni o comunità religiose; ix) mass media; x) associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti. 2.   Qualora risulti fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, possono essere concessi finanziamenti a organismi o attori non espressamente menzionati nel presente articolo.
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