Art. 14
Ammissibilità
In vigore dal 24 ott 2006
Ammissibilità
1. Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all’attuazione dei programmi d’azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento:
a)
i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
b)
gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
c)
gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
d)
le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;
e)
le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell’esecuzione delle misure di sostegno di cui all’;
f)
le agenzie dell’Unione europea;
g)
i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità di cui all’, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
i)
enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi;
ii)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii)
istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv)
attori non statali quali definiti alla lettera h);
v)
persone fisiche;
h)
i seguenti attori non statali:
i)
organizzazioni non governative;
ii)
organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche;
iii)
associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali;
iv)
cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali;
v)
organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentrate;
vi)
associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche;
vii)
università;
viii)
chiese e associazioni o comunità religiose;
ix)
mass media;
x)
associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti.
2. Qualora risulti fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, possono essere concessi finanziamenti a organismi o attori non espressamente menzionati nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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