Art. 12

Adozione dei programmi d’azione

In vigore dal 24 ott 2006
Adozione dei programmi d’azione 1.   I programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia di cui all', paragrafo 1, vengono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, di norma su base annua. In via eccezionale, ad esempio qualora un programma d’azione non sia ancora stato adottato, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui all’, misure non contemplate da un programma d’azione, applicando le medesime regole e procedure dei programmi d’azione stessi. 2.   I programmi d’azione stabiliranno gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Essi terranno conto dell'esperienza acquisita nella precedente attuazione dell'assistenza comunitaria. Essi conterranno una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del corrispondente finanziamento assegnato e un calendario indicativo per la loro attuazione. Essi includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati durante l'attuazione delle misure finanziate nell'ambito dei programmi. 3.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera, la Commissione adotterà dei programmi congiunti secondo le procedure di cui all’. 4.   Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenterà per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi d’azione e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera.
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Adozione dei programmi d’azione (Art. 12 Regolamento (UE) 2006/1638) — Testo vigente | Portale Normativo