Art. 9

Programmazione

In vigore dal 24 ott 2006
Programmazione 1.   La cooperazione transfrontaliera di cui al presente regolamento si attuerà nel quadro di programmi pluriennali (di seguito «programmi operativi congiunti») riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o ad un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali che, volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità, possono trovare attuazione tramite l’assistenza comunitaria. I programmi operativi congiunti saranno basati sui documenti di strategia di cui all’, paragrafo 3. 2.   I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e i bracci di mare di importanza significativa saranno stabiliti in relazione a ciascuna frontiera determinata al livello territoriale adeguato e copriranno un insieme di unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più paesi partner. 3.   I programmi operativi congiunti per i bacini marini avranno un carattere multilaterale e includeranno unità territoriali che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un paese partner, tenendo conto degli ordinamenti istituzionali e del principio di partenariato. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un paese partner. Tali programmi saranno strettamente coordinati con programmi di cooperazione transnazionale che hanno una parziale sovrapposizione di copertura geografica e che sono stati istituiti sul territorio dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. 4.   I programmi operativi congiunti saranno istituiti dagli Stati membri e dai paesi partner interessati al livello territoriale adeguato, conformemente ai propri ordinamenti istituzionali e tenendo conto del principio di partenariato di cui all’. Di norma copriranno un periodo di sette anni che inizia il 1o gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2013. 5.   I paesi non partecipanti che si affacciano su un bacino marino comune in cui è stato posto in essere un programma operativo congiunto possono essere associati al medesimo programma operativo e beneficiare dell’assistenza comunitaria alle condizioni previste dalle misure di esecuzione di cui all’. 6.   Entro un anno dall’approvazione dei documenti di strategia di cui all’, paragrafo 3, i paesi partecipanti presenteranno insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotterà ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificato la rispondenza al presente regolamento e alle misure di esecuzione. 7.   I programmi operativi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti, delle regioni frontaliere partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell’evoluzione socioeconomica, dei risultati dell’attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l’importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse. 8.   In seguito all’adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con i paesi partner, secondo le pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11). L’accordo di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione del programma operativo congiunto e dovrebbe essere firmato anche dall’autorità di gestione congiunta di cui all’. 9.   Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti selezioneranno insieme le azioni rilevanti in funzione delle priorità e delle misure del programma operativo congiunto beneficiario dell’assistenza comunitaria. 10.   In casi specifici e debitamente giustificati, qualora: a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e un paese partner impediscano di porre in essere un programma operativo congiunto; b) entro il 30 giugno 2010 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto; c) il paese partner non sottoscriva l’accordo di finanziamento entro la fine dell’anno successivo all’adozione del programma; d) il programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa dell’insorgere di problemi nelle relazioni tra paesi partecipanti; la Commissione, previe consultazioni con gli Stati membri interessati, adotterà le misure necessarie per consentire agli Stati membri interessati di utilizzare il contributo del FESR al programma a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.
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Programmazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2006/1638) — Testo vigente | Portale Normativo