Art. 7

Programmazione e assegnazione dei fondi

In vigore dal 24 ott 2006
Programmazione e assegnazione dei fondi 1.   Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali saranno adottati dei documenti di strategia, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. I documenti di strategia rifletteranno il quadro delle politiche e i piani d’azione di cui all’ e saranno coerenti con i principi e le modalità indicati negli . I documenti di strategia copriranno un arco di tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro delle politiche e conterranno programmi indicativi pluriennali, inclusi i relativi stanziamenti e obiettivi prioritari per ogni paese o regione in linea con quelli elencati all', paragrafo 2. Detti documenti saranno soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Nel mettere a punto i programmi nazionali o multinazionali, la Commissione determinerà le assegnazioni a ciascun programma, utilizzando criteri obiettivi e trasparenti e tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paese o della regione interessati, del grado di ambizione del partenariato dell'Unione europea con il paese in questione, dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati, inclusi quelli in materia di buon governo e riforme nonché della capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria. 3.   Riguardo alla sola cooperazione transfrontaliera, al fine di stabilire l’elenco dei programmi operativi congiunti di cui all’, paragrafo 1, la relativa assegnazione indicativa pluriennale e le unità territoriali che potranno beneficiare di ciascun programma, saranno adottati uno o, se necessario, più documenti di strategia, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. I suddetti documenti di strategia saranno elaborati tenendo conto dei principi e delle modalità di cui agli e copriranno, in linea di principio, un periodo massimo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 4.   La Commissione determinerà la ripartizione dei fondi ai programmi di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto di criteri obiettivi quali la popolazione delle zone ammissibili e di altri fattori che influiscono sull'intensità della cooperazione, incluse le caratteristiche specifiche delle regioni frontaliere e la capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria. 5.   Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuirà ai programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le disposizioni del presente regolamento. L'importo del contributo del FESR per la gestione delle frontiere con i paesi partner è stabilito dalle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (9). 6.   Nel caso di crisi o minacce alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, o di calamità naturali o disastri causati dall'uomo, i documenti di strategia possono essere soggetti ad una revisione ad hoc attraverso una procedura d'emergenza. Detta revisione garantirà la coerenza tra l’assistenza comunitaria fornita ai sensi del presente regolamento e gli aiuti forniti nell’ambito di strumenti finanziari comunitari, compreso il regolamento (CE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che istituisce uno strumento di stabilità.
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