Art. 4
Complementarità, partenariati e cofinanziamenti
In vigore dal 24 ott 2006
Complementarità, partenariati e cofinanziamenti
1. L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà, di regola, complementare o ausiliare alle corrispondenti strategie e misure nazionali, regionali o locali.
2. L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento sarà stabilità, di regola, in un partenariato tra la Commissione e i beneficiari. Il partenariato coinvolgerà, come opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la società civile nonché altri organismi competenti.
3. I paesi beneficiari provvederanno, come opportuno, a rendere partecipi i partner interessati al livello territoriale idoneo, segnatamente su scala regionale e locale, nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e dei progetti.
4. L’assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà cofinanziata, di regola, dai paesi beneficiari tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito in materia del cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e degli attori non statali per misure volte a promuovere i diritti umani e libertà fondamentali, nonché a sostenere il processo di democratizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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