Art. 3

Quadro delle politiche

In vigore dal 24 ott 2006
Quadro delle politiche 1.   Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e altri accordi presenti o futuri che stabiliscono rapporti con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione e le conclusioni del Consiglio che individuano le linee guida delle politiche dell’Unione europea nei confronti di questi stessi paesi formeranno il quadro generale delle politiche ai fini della programmazione dell'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento. I piani d’azione definiti di comune accordo o altri documenti equivalenti costituiranno un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità dell’assistenza comunitaria. 2.   Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, l’assistenza comunitaria potrà essere fornita qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea. Essa sarà programmata in base a tali obiettivi.
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Quadro delle politiche (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1638) — Testo vigente | Portale Normativo