Art. 1
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 24 ott 2006
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento di vicinato e partenariato volto a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i paesi ed i territori di cui all’allegato (di seguito «paesi partner»).
2. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata a beneficio dei paesi partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e transregionale come definita nell'.
3. L’Unione europea si fonda sui valori della libertà, della democrazia, del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali e dello Stato di diritto, e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere l'impegno verso questi valori da parte dei paesi partner.
Storico versioni
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