Art. 2

Portata dell’assistenza comunitaria

In vigore dal 24 ott 2006
Portata dell’assistenza comunitaria 1.   L'assistenza comunitaria incentiverà il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Essa incoraggerà altresì gli sforzi dei paesi partner volti a promuovere il buon governo e un equo sviluppo sociale ed economico. 2.   L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per sostenere misure nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione: a) promozione del dialogo politico e della riforma in campo politico; b) promozione del ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza, in particolare per incoraggiare la progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e l'intensificazione degli scambi; c) consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, nonché da altri accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i paesi partner siano parti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo; d) promozione dello Stato di diritto e del buon governo, in particolare rafforzando l’efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l’efficienza del potere giudiziario, e sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi; e) promozione, sotto tutti gli aspetti, dello sviluppo sostenibile; f) proseguimento degli sforzi per lo sviluppo regionale e locale, nelle zone rurali e urbane, allo scopo di ridurre gli squilibri e migliorare la capacità di sviluppo regionale e locale; g) promozione della protezione ambientale, della conservazione della natura e della gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui le acque dolci e le risorse marine; h) sostegno alle politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU; i) sostegno alle politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme fondamentali in materia di lavoro, comprese quelle relative al lavoro infantile; j) sostegno alle politiche a favore della salute, dell’istruzione e della formazione, incluse non soltanto misure atte a combattere le più gravi forme di malattie trasmissibili e di malattie e patologie non trasmissibili, ma anche a garantire l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'educazione in materia sanitaria, comprese la salute riproduttiva e infantile; k) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e dei bambini; l) sostegno alla democratizzazione, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della società civile e la promozione del pluralismo dei media, nonché mediante il monitoraggio e l'assistenza in occasione delle elezioni; m) sostegno allo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative; n) incentivazione dello sviluppo dell'economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali; o) promozione della cooperazione nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia e promozione di fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e di trasporti non inquinanti; p) sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario; q) gestione delle frontiere efficace e sicura; r) sostegno al processo di riforma e rafforzamento delle capacità in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo, la migrazione e la riammissione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il traffico di esseri umani nonché il terrorismo e la criminalità organizzata, incluso il suo finanziamento, il riciclaggio del denaro e la frode fiscale; s) sostegno alla cooperazione amministrativa in vista del miglioramento della trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l’evasione; t) promozione della partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’innovazione; u) promozione della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell’insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti; v) promozione del dialogo multiculturale, dei contatti tra i popoli e dei legami con le comunità di immigrati che vivono negli Stati membri, della cooperazione tra le società civili, delle istituzioni culturali nonché degli scambi tra i giovani; w) sostegno alla cooperazione finalizzata a tutelare il patrimonio storico e culturale e a promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo; x) sostegno alla partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie della Comunità; y) sostegno alla cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative locali congiunte nell'intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere e lo sviluppo territoriale integrato lungo le frontiere esterne della Comunità; z) promozione della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, comprendendo, se del caso, i paesi che non hanno diritto all'assistenza comunitaria a norma del presente regolamento; aa) offerta di sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi, incluso il sostegno ai profughi e agli sfollati, e assistenza alla preparazione a reagire di fronte alle catastrofi; bb) promozione della comunicazione e degli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell’ambito dei programmi; cc) risposta a sfide tematiche comuni nei settori di interesse reciproco e perseguimento di qualsiasi altro obiettivo compatibile con il campo di applicazione del presente regolamento.
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Portata dell’assistenza comunitaria (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1638) — Testo vigente | Portale Normativo