Art. 11
Misure di esecuzione
In vigore dal 24 ott 2006
Misure di esecuzione
1. Le misure di esecuzione, recanti le disposizioni specifiche per l’attuazione del presente titolo, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Le misure di esecuzione includeranno questioni quali il tasso di cofinanziamento, la messa a punto dei programmi operativi congiunti, la designazione e le funzioni delle autorità congiunte, il ruolo e la funzione dei comitati di monitoraggio e selezione e del segretariato comune, l'ammissibilità delle spese, la selezione dei progetti congiunti, la fase preparatoria, la gestione tecnica e finanziaria dell’assistenza comunitaria, il controllo e l’audit finanziari, il monitoraggio e la valutazione, la visibilità e le attività di informazione per i potenziali beneficiari.
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