Art. 26
Comitato
In vigore dal 24 ott 2006
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Un osservatore della BEI parteciperà ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla BEI.
5. Onde facilitare il dialogo con il Parlamento europeo, la Commissione lo informerà periodicamente dei lavori dei comitati e gli fornirà i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i progetti di misure e i resoconti sommari delle riunioni ai sensi dell', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE.
Storico versioni
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