Art. 24
Valutazione
In vigore dal 24 ott 2006
Valutazione
1. La Commissione procederà ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e transfrontalieri e delle politiche settoriali, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.
2. La Commissione trasmetterà al comitato di cui all' relazioni sostanziali di valutazione al fine della loro discussione. I risultati di tali relazioni e discussioni si rifletteranno nell'elaborazione del programma e nell'allocazione delle risorse.
Storico versioni
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